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"Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonchè circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha dirito possa esprimere un consenso informato." (Art. 24 commi 1 e 2 Codice Deontologico).
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