La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente
legge (1):
Articolo 1. Definizione della
professione di psicologo.
1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti
conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di
abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla
persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le
attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Articolo 2. Requisiti per l'esercizio
dell'attività di psicologo.
1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver
conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere
iscritto nell'apposito albo professionale.
2. L'esame di Stato è
disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono ammessi
all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata
documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da
emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Articolo 3. Esercizio dell'attività
psicoterapeutica.
1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad
una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento
della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di
specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e
addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione
universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui
all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli
psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva
della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta
e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione (2).
Articolo 4. Istituzione dell'albo.
1. E' istituito l'albo degli psicologi.
2. Gli iscritti
all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice
penale.
Articolo 5. Istituzione dell'ordine degli
psicologi.
1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi.
Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento
e di Bolzano, a livello provinciale.
Articolo 6. Istituzione di sedi provinciali del
consiglio regionale dell'ordine.
1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione
superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti
in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro
contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa
regione.
2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine.
3. Al Consiglio
dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le
stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o
provinciali dell'ordine.
Articolo 7. Condizioni per l'iscrizione
all'albo.
1. Per essere iscritti all'albo è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro
della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;
b) non
avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino
l'interdizione dalla professione;
c) essere in possesso della abilitazione
all'esercizio della professione;
d) avere la residenza in Italia o, per
cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al
servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori
del territorio dello Stato.
Articolo 8. Modalità di iscrizione all'albo.
1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in
carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il
documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c)
dell'articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e
della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.
2. I pubblici
impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro consentito l'esercizio della
libera professione.
3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata
sull'albo annotazione con la relativa motivazione.
Articolo 9. Iscrizione.
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al
precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro
ricevimento.
2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione
di un membro, redigendo apposito verbale.
Articolo 10. Anzianità di iscrizione nell'albo.
1. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della
relativa deliberazione.
2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine
cronologico della deliberazione.
3. L'albo reca un indice alfabetico che
riporta il numero d'ordine di iscrizione.
4. L'albo contiene per ciascun
iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i
sospesi dall'esercizio professionale, la relativa
indicazione.
Articolo 11. Cancellazione dall'albo.
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o
su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:
a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
b) nei casi di
esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
c) quando
sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d)
dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza
all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.
2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver
sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello
previsto dalla lettera a) del comma 1.
Articolo 12. Consiglio regionale o provinciale
dell'ordine.
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto di
sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di
quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I
componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli
articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della
proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte
consecutive.
2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le
seguenti attribuzioni:
a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il
presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
b) conferisce
eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
c) provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio
mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei
bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
d) cura l'osservanza delle leggi e
delle disposizioni concernenti la professione;
e) cura la tenuta dell'albo
professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni;
f) provvede alla trasmissione di copia
dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia,
nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il
consiglio dell'ordine;
g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine
negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono
richiesti;
h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le
attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
i) adotta
i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;
l) provvede agli
adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di imposte dirette.
Articolo 13. Attribuzioni del presidente del
consiglio regionale o provinciale dell'ordine.
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le
attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal
consiglio.
2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni
relative agli iscritti.
Articolo 14. Riunione del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine.
1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una
volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o
quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo
degli iscritti all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è
redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da
entrambi.
Articolo 15. Comunicazioni delle decisioni del
consiglio regionale o provinciale dell'ordine.
1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione
dall'albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore
della Repubblica competente per territorio.
2. In caso di irreperibilità, la
comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni
nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza
dell'interessato.
Articolo 16. Scioglimento del consiglio
regionale o provinciale dell'ordine.
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se,
richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se
ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su
richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.
2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono
esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta
giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per
l'elezione del nuovo consiglio.
3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine
e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al
comma 1.
4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti
nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali
con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue
funzioni.
Articolo 17. Ricorsi avverso le deliberazioni
del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale.
1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché i risultati
elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per
territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il
tribunale stesso.
Articolo 18. Termini per la presentazione dei
ricorsi.
1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento
impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
2. I ricorsi in materia
elettorale non hanno effetto sospensivo.
Articolo 19. Decisioni sui ricorsi.
1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio
dell'ordine, di cui all'articolo 17, il tribunale competente per territorio
provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato.
2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla
corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il
procedimento davanti al tribunale.
Articolo 20. Elezione del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine.
1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine
si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e
la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento
del nuovo consiglio.
3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto
presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede
prescelta dal consiglio stesso.
4. L'avviso di convocazione è spedito a
tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di
ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima
convocazione.
5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio
nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore
di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda
convocazione.
6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque
giorni dalla prima.
7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento
della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di
identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del
seggio.
8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la
riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.
9.
Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone
la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.
10.
E' ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla segreteria
del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima
della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata,
sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal
notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il
presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta,
ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa
della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.
11. La votazione si
svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni
consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un
terzo degli aventi diritto.
12. In caso contrario, sigillate le schede in
busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione
è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.
13. Il
seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un
locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna
durante le operazioni elettorali.
Articolo 21. Composizione del seggio elettorale.
1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie
fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due
scrutatori.
2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di
impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso
consiglio dell'ordine.
3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di
tre componenti dell'ufficio elettorale.
Articolo 22. Votazione.
1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono
predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il
timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse,
con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima
dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori,
in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.
2.
L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di
quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.
3.
Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. I
componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti
dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti
seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei
consiglieri si procede a nuove elezioni.
Articolo 23. Comunicazioni dell'esito delle
elezioni.
1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del
consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che
hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi
degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.
2. I
risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale
dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della
Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale
dell'ordine.
Articolo 24. Adunanza del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine - Cariche.
1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il
commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai
componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca
per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per
età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un
segretario e di un tesoriere.
2. Di tale elezione si dà comunicazione al
Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini
degli adempimenti di cui all'articolo 25.
3. Per la validità delle adunanze
del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il
membro più anziano per età.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza
assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.
5. In caso di parità di
voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto
sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del
presidente.
Articolo 25. Rinnovo delle elezioni nel
consiglio regionale o provinciale dell'ordine.
1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio,
ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale
o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al
consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e
giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo
16.
Articolo 26. Sanzioni disciplinari.
1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o
mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non
conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del
fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) avvertimento;
b) censura;
c) sospensione
dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
d)
radiazione.
2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale
previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale
la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine.
In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata
con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto
dimostra di aver corrisposto le somme dovute.
3. La radiazione è pronunciata
di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato
condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.
4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di
cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di
procedura penale.
5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o
provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo
17.
Articolo 27. Procedimento disciplinare.
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il
procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della
Repubblica competente per territorio.
2. Nessuna sanzione disciplinare può
essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con
l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta
giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può
avvalersi dell'assistenza di un legale.
3. Le deliberazioni sono notificate
entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente
per territorio.
4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai
commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni
nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima
residenza dell'interessato.
Articolo 28. Consiglio nazionale
dell'ordine.
1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti
dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di
Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 6. Esso dura in carica tre
anni.
2. E' convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.
3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario ed
un tesoriere.
4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita
le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal
Consiglio.
5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.
6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:
a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento
dell'ordine;
b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede
alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
c)
predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli
iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi;
d) cura
l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione
relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
e) designa, a
richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello
nazionale, ove sono richiesti;
f) esprime pareri, su richiesta degli enti
pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni
non pubbliche per la formazione professionale;
g) propone le tabelle delle
tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i
criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di
grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità;
h) determina i
contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse
per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I
contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire
le spese per una regolare gestione
dell'ordine.
Articolo 29. Vigilanza del Ministro di grazia e
giustizia.
1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza
sull'ordine nazionale degli psicologi.
Articolo 30. Equipollenza di titoli.
1. All'esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della presente
legge possono partecipare altresì i possessori di titoli accademici in
psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio
universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano
internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto
l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università
italiane.
Articolo 31. Istituzione dell'albo e
costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine.
1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente
del tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta
giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che
provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto
all'iscrizione a norma degli articoli seguenti.
2. Il commissario entro tre
mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di
Stato per i titoli di cui all'articolo 33, comma 1, indice le elezioni per i
consigli regionali o provinciali dell'ordine, attenendosi alle norme previste
dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un
vicepresidente, due scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari
della pubblica amministrazione.
Articolo 32. Iscrizione all'albo in sede di
prima applicazione della legge.
1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui
alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, è consentita su domanda da presentarsi
entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 31:
a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e
in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle
università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche
sul piano internazionale nonché ai ricercatori e assistenti universitari di
ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto
un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il
cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia;
b)
a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni
pubbliche con un'attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui
accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico
concorso, ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;
c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera
continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia
con enti o istituzioni pubbliche o private;
d) a coloro che abbiano operato
per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel
campo specifico a livello nazionale o
internazionale.
Articolo 33. Sessione speciale di esame di
Stato.
1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione
speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi:
a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso
un'istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso era richiesto
il diploma di laurea;
b) coloro i quali siano laureati in psicologia da
almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in
psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione
almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale,
o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia
conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto
del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario
nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche
se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la
laurea in psicologia conseguita nelle università italiane, e che documentino
altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della
professione di psicologo;
c) i laureati in discipline diverse dalla
psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che
forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta
dall'università, nonché i laureati che documentino di avere esercitato con
continuità tale attività, presso enti o istituti soggetti idonei a ricoprire un
posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica per il cui accesso
era richiesto il diploma di laurea.
Articolo 34. Ammissione all'esame di Stato degli
iscritti ad un corso di specializzazione.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono
ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo
il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di
specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che
documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma
oggetto della professione di psicologo.
Articolo 35. Riconoscimento dell'attività
psicoterapeutica.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio
dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti
all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli
odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria
responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in
psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle
sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e
professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della
professione psicoterapeutica (2/cost).
2. E' compito degli ordini stabilire la
validità di detta certificazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Articolo 36. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 31,
32 e 33 si fa fronte a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione
del Ministero di grazia e giustizia.
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1989, n. 46, S.O.
(2) Con D.M. 12
ottobre 1992 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1992, n. 255), modificato dal D.M. 17 marzo
1994 (Gazz. Uff. 22 marzo 1994, n. 67), sono state stabilite le modalità per la
presentazione delle domande di riconoscimento all'esercizio dell'attività
psicoterapeutica.
(2/cost) La
Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 412 (Gazz. Uff. 23
agosto 1995, n. 35, Serie speciale) ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, sollevate in riferimento agli
artt. 3, 35 e 32 della Costituzione.